Art. 7
S a n z i o n i
In vigore dal 5 lug 1988
1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro dell'interno
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215#art-7