Art. 7 · S a n z i o n i

Art. 7

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S a n z i o n i

In vigore dal 5 lug 1988
1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro dell'interno BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 17
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