Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 5 lug 1988
1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2: a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4; b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5; c) amosite: CAS n. 12172-73-5; d) antofillite: CAS n. 77536-67-5; e) actinolite: CAS n. 77536-66-4; f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo