Art. 5
Etichettatura
In vigore dal 5 lug 1988
1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2:
a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
c) amosite: CAS n. 12172-73-5;
d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;
e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;
f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215#art-5