Testo unico›Capo III
Art. 24
Prescrizione delle sanzioni
In vigore dal 1 gen 1989
1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo.
Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-24