RegolamentoCapo I

Art. 13

In vigore dal 30 giu 1988
1. Se nelle more dell'istruttoria di una domanda di permesso si verificano variazioni in merito alle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve darne prontamente comunicazione all'amministrazione. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono redatte in carta legale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-13

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