Regolamento›Capo I
Art. 12
In vigore dal 15 lug 1988
1. Ai dati ed alle informazioni che vengono forniti con le domande di permesso di esplorazione si applicano, in quanto pertinenti, le prescrizioni imposte dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale e commerciale.
2. Contestualmente alla domanda di permesso di esplorazione, l'istante può inoltre chiedere che sia attribuito carattere di riservatezza a taluni dati ed informazioni forniti con la domanda stessa e non riconducibili entro l'ambito di applicazione di cui al comma 1.
3. Il richiedente, in tal caso, indica con il maggiore dettaglio possibile i dati e le informazioni che egli considera di carattere riservato ed il periodo di tempo per il quale ne richiede la protezione, fornendo le relative motivazioni.
4. Il M.I.C.A., d'intesa con le amministrazioni di cui all', decide sulla richiesta con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'interessato. La decisione viene presa sulla base di un adeguato apprezzamento circa la giustificabilità della richiesta, alla luce dei vari interessi coinvolti.
5. Il carattere riservato delle informazioni può essere successivamente escluso, ad istanza dell'interessato da presentare in carta legale alle amministrazioni statali competenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-12