RegolamentoCapo I

Art. 10

In vigore dal 30 giu 1988
1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici: a) una relazione sullo stato del sito interessato; b) l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali; c) l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attività previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare; d) la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-10

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