Regolamento›Capo I
Art. 10
In vigore dal 30 giu 1988
1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici:
a) una relazione sullo stato del sito interessato;
b) l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali;
c) l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attività previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare;
d) la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-10