Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo I
Art. 7
Attrezzature
In vigore dal 4 set 1988
L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca.
L'Istituto può inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettono a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze relative all'attività didattica e al servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-7