Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento VenetoTitolo I

Art. 7

Attrezzature

In vigore dal 4 set 1988
L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto può inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettono a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze relative all'attività didattica e al servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo