Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo I
Art. 4
Attività di ricerca e di studio
In vigore dal 4 set 1988
L'Istituto, per realizzare le finalità di cui al punto 2) del precedente :
- promuove e svolge studi in materia educativa secondo le proprie finalità istituzionali, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di sua competenza;
- comunica i risultati dell'attività di studio e di ricerca agli altri Istituti regionali, al Centro Europeo dell'Educazione, alla Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e, se opportuno, e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle università;
- cura la pubblicazione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo;
- fornisce alla Conferenza dei presidenti gli elementi idonei di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa.
L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo, o richiedano competenze specialistiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tcniche di particolare complessività, può richiedere la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell' ultimo comma,e dell', penultimo ed ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-4