Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo I
Art. 5
Attività in materia di sperimentazione
In vigore dal 4 set 1988
Con riferimento ai compiti di cui ai punti 3), 5) e 6) del precedente , l'istituto:
- propone sperimentazione che interessino una o più istituzioni scolastiche, concernenti sia le innovazioni metodologiche-didattiche, sia le innovazioni relative agli ordinamenti e alle strutture;
- promuove attività di sperimentazione proposte da una o più istituzioni scolastiche;
-esprimere parere tecnico sulle proposte di sperimentazioni presentate al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del comma 4o dell' del decreto del presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419;
- esprimere parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica Istruzione, ai sensi del penultimo comma dell' del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419;
- svolge, a richiesta, attività di consulenza tecnica e di assistenza nei confronti di iniziative sperimentali di singoli istituti, assiste l'attuazione degli stessi progetti ove ad essi siano interessati più istituti scolastici;
- favorisce nella scuola il confronto e l'applicazione della ricerca pedagogica e dell'innovazione educativa, di cui sia stata riconosciuta la validità;
- predispone annualmente per la Conferenza dei presidenti una relazione sulle sperimentazioni attuate nell'ambito regionale.
Tale relazione dovrà contenere i dati fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica, anche ai sensi del comma 1o, lettera b) dell' del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 416.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-5