Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento VenetoTitolo III

Art. 22

Incarichi a tempo determintato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione

In vigore dal 4 set 1988
(Incarichi a tempo determintato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione) Per lo svolgimento di particolari manzioni tecniche e scientifiche, delle quali sia stato accertato la necessità, l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente, su proposta dei singoli consiglieri e dei responsabili dei servizi o delle sezioni, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee e all'amministrazione, sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per lo svolgimento del particolare compito da affidare. Il conferimnto dell'incarico sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall', penultimo e ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419.
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