Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo III
Art. 22
22 / 54Incarichi a tempo determintato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione
In vigore dal 4 set 1988
(Incarichi a tempo determintato a persone estranee
all'amministrazione della pubblica istruzione)
Per lo svolgimento di particolari manzioni tecniche e scientifiche, delle quali sia stato accertato la necessità, l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio.
Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente, su proposta dei singoli consiglieri e dei responsabili dei servizi o delle sezioni, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee e all'amministrazione, sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per lo svolgimento del particolare compito da affidare.
Il conferimnto dell'incarico sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall', penultimo e ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-22