Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo III
Art. 20
Personale comandato
In vigore dal 4 set 1988
Il personale è comandato presso l'Istituto dal Ministro stesso, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, e sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma 3o dell' del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n.419.
Vanno indetti concorsi distinti per il personale appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitaria e a quelli del personale amministrativo e ausiliario.
Il comando del personale presso l'Istituto ha durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.
Gli obblighi e gli orari di servizio del personale comandato sono stabiliti con regolamento interno dal consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-20