Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 37
Conto consuntivo
In vigore dal 4 set 1988
- Conto consuntivo
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.
Entro il mese d febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.
Entro il quindici marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il trentuno marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-37