Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 42
Norme di rinvio
In vigore dal 4 set 1988
- Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Visto, Il Ministro della pubbilica istruzione
GALLONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-42