Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana

Art. 36

Correzioni dei registri contabili

In vigore dal 4 set 1988
- Correzioni dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzini debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-36

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