Art. 14

In vigore dal 3 nov 1995
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell', rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma. 2. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 21 settembre 1995, n.429 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1 gennaio 1996."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527#art-14

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