Art. 10
In vigore dal 12 gen 1988
1. Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527#art-10