Art. 8

In vigore dal 12 gen 1988
1. Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo