Art. 4 ter

In vigore dal 3 nov 1995
1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell' del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all' che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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