Art. 5
In vigore dal 12 gen 1988
1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-5