Art. 3
In vigore dal 12 gen 1988
1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell' dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.
2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20; primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.
4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.
5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-3