Art. 1
In vigore dal 12 gen 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:
"Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:
1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;
3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".
2. Di conseguenza è abrogato l' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-1