Art. 4

In vigore dal 2 gen 1988
1. Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e di Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro delle finanze SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 20
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