Art. 4
In vigore dal 2 gen 1988
1. Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e di Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro delle finanze
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;511#art-4