Art. 3

In vigore dal 2 gen 1988
1. Il trasferimento degli uffici, di cui al comma 1 dell', comporta la successione delle province allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi arredi. 2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali di consegna redatti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in contraddittorio tra i rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze, da una parte, ed un rappresentante della provincia interessata, dall'altra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;511#art-3

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