Art. 1
In vigore dal 2 gen 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
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1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, è delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;511#art-1