Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo IV
Art. 52
CONTO ECONOMICO
In vigore dal 4 set 1988
- CONTO ECONOMICO
Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-52