Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo IV

Art. 47

REGISTRI CONTABILI

In vigore dal 4 set 1988
- REGISTRI CONTABILI I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali distintamente per competenza e residui nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilanio e vi si annoterranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-47

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