Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo IV
Art. 48
CORREZIONE DEI REGISTRI CONTABILI
In vigore dal 4 set 1988
- CORREZIONE DEI REGISTRI CONTABILI
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.
Le correzioni debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-48