Titolo I

Art. 6

Organizzazione strumentale

In vigore dal 17 apr 2001
1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo. 1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, è consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle. 2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f)che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, non prevede piu' l'abrogazione degli artt. 6 comma 2, 31 e 33.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-6

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