Titolo I

Art. 4

Attività musicali e d'archivio

In vigore dal 12 lug 1987
1. Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore. 2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attività.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-4

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