Titolo I
Art. 4
Attività musicali e d'archivio
In vigore dal 12 lug 1987
1. Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.
2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-4