Titolo I
Art. 3
Modalità d'impiego
In vigore dal 31 mar 2001
1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell', le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.
3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.
5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalità di reciproca collaborazione e utilità diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attività di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.
6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.
7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto è stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.
8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, può essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-3