Art. 6
In vigore dal 20 feb 1987
1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.
3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle Università.
4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14#art-6