Art. 5
In vigore dal 22 ago 1989
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.
2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di tre anni previsto dal presente articolo, comma 1, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14#art-5