Art. 2

In vigore dal 20 feb 1987
1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all' consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14#art-2

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