Art. 6
In vigore dal 24 feb 1987
1. Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile e al controllore capo dalle disposizioni regolamentari citate nel precedente , la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, cura l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati che pervengono all'agenzia contabile dei titoli di debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato e contenenti titoli al portatore di debito pubblico non annullati, nonché il riscontro formale dei titoli stessi, per quantità e capitale nominale, e per il riconoscimento della legittimità e validità di essi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996#art-6