Art. 2
In vigore dal 24 feb 1987
1. La commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli di cui al precedente è composta da:
a) il direttore generale del debito pubblico, quale presidente, che può designare a sostituirlo un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico;
b) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico o un funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;
c) il direttore della ragioneria centrale del debito pubblico o un funzionario di detto ufficio designato a sostituirlo;
d) un dirigente superiore, oppure un primo dirigente, in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale;
e) l'agente contabile dei titoli o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
f) il controllore capo presso l'agenzia contabile o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
g) una segreteria formata da un capo della segreteria con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due segretari con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo, tutti in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico.
2. La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996#art-2