Art. 5

In vigore dal 24 feb 1987
1. La commissione di cui al precedente è composta da: a) l'agente contabile dei titoli di debito pubblico o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo; b) il controllore capo presso l'agenzia contabile o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo; c) un primo dirigente in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico, o altro funzionario della stessa direzione generale con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo, designato dal direttore generale; d) un primo dirigente in servizio presso la ragioneria centrale del debito pubblico, o altro funzionario, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, designato dal direttore di detta ragioneria centrale. 2. La commissione è presieduta dall'agente contabile predetto o, in caso di assenza o impedimento di esso, dal funzionario di qualifica più elevata presente. 3. La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996#art-5

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