Art. 5
In vigore dal 24 feb 1987
1. La commissione di cui al precedente è composta da:
a) l'agente contabile dei titoli di debito pubblico o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
b) il controllore capo presso l'agenzia contabile o un funzionario dell'ufficio da lui diretto, designato a sostituirlo;
c) un primo dirigente in servizio presso la Direzione generale del debito pubblico, o altro funzionario della stessa direzione generale con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo, designato dal direttore generale;
d) un primo dirigente in servizio presso la ragioneria centrale del debito pubblico, o altro funzionario, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, designato dal direttore di detta ragioneria centrale.
2. La commissione è presieduta dall'agente contabile predetto o, in caso di assenza o impedimento di esso, dal funzionario di qualifica più elevata presente.
3. La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996#art-5