Art. 8

In vigore dal 11 apr 1987
Gli articoli da 213 a 217, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica che muta denominazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1042#art-8

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