Art. 4
In vigore dal 11 apr 1987
Gli articoli da 181 a 185, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1042#art-4