Art. 5

In vigore dal 11 apr 1987
Gli articoli da 195 a 207, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, n. 536, relativi alla prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1042#art-5

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