Art. 8
In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 273 a 282, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e di laboratorio), che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;871#art-8