Art. 8

In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 273 a 282, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e di laboratorio), che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;871#art-8

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