Art. 4
In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 166 a 173, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;871#art-4