Art. 3
In vigore dal 1 gen 1987
Gli articoli da 149 a 156, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-19;871#art-3