Art. 2

In vigore dal 3 set 1986
1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 è determinato in L. 820.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-11;496#art-2

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Art. 2 Determinazione del costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo