Art. 3
In vigore dal 3 set 1986
1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 42
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-11;496#art-3