Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 3 set 1986
1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 è determinato in L. 820.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-11;496#art-2