Art. 4
In vigore dal 7 gen 1987
Gli articoli da 327 a 332, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;885#art-4