Art. 2

In vigore dal 7 gen 1987
Gli articoli 246 e 247, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;885#art-2

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