Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 gen 1987
Gli articoli da 327 a 332, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-28;885#art-4